COVID19 – LINEE GUIDA SICUREZZA CANTIERI EDILI IN REGIONE CAMPANIA
Aprile 29, 2020WEBINAR – Formazione aggiuntiva per Addetti al Primo Soccorso in Edilizia
Maggio 18, 2020Si terrà il giorno 19 maggio dalle ore 15:00 il Webinar formativo per lavoratori edili addetti alla sanificazione delle macchine, attrezzature di lavoro e dei propri luoghi di lavoro.
A seguito dell’emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, tutte le parti sociali dell’edilizia hanno siglato un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero settore edile.
Il documento è stato integrato con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
L’intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.
Una delle misure che tutte le imprese dovranno effettuare per gestire in modo corretto il problema di salute pubblica COVID19 è quello della regolare pulizia e sanificazione di ambienti di lavoro e attrezzature di cui al punto 3 del protocollo che dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all’interno dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto aziendali.
Il Protocollo 24 marzo entra quindi nel dettaglio delle operazioni di pulizia e sanificazione che dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all’interno dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto aziendali. Andrà garantita la pulizia delle attrezzature manuali utilizzate dai lavoratori.
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
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Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
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Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5
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Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
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Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
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La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
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Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
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Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
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Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;