Pubblicato il Decreto Sicurezza. Nuove modifiche al decreto 81
Ottobre 8, 2018Corso di AGGIORNAMENTO per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Gennaio 16, 2019Spiegata dai giudici della Corte di Cassazione, attraverso la sentenza 23442/2018, la differenza tra danni causati da chi effettua i lavori e danni provocati dalla ‘cosa’ su cui si effettuano gli interventi. I giudici hanno spiegato che è necessario operare una opportuna distinzione fra i danni che provengono dall’attività dell’appaltatore e i danni che dipendono dalla cosa oggetto dell’appalto.
Responsabilità per i danni causati durante l’esecuzione dei lavori
Nel primo caso (danni causati da chi effettua i lavori), la responsabilità ricade sull’appaltatore, ovvero sul soggetto che sta realizzando o ha realizzato i lavori giacché opera in autonomia rispetto al committente. Il committente, quindi, viene chiamato in causa solo se il danneggiato dimostra una sua ingerenza nei lavori o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo.
Nel secondo caso (danni provocati dalla ‘cosa’ su cui si effettuano gli interventi), anche se i danni sono determinati dalle modifiche e dagli interventi posti in essere dall’appaltatore, a risponderne è anche il committente perché “l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente”. Per rimanere escluso da tale responsabilità, il committente deve dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa dell’appaltatore e non è sufficiente la sola prova della stipula di un contratto di appalto.
Il Caso esaminato dai giudici
Il Comune appaltava i lavori per la realizzazione di una bretella stradale. I lavori avevano causato l’allagamento di un’abitazione privata. Il Tribunale ordinario aveva considerato responsabile l’impresa appaltatrice poiché aveva eseguito le attività da cui era scaturito l’allagamento.
I giudici della Corte di Cassazione hanno invece esteso la responsabilità al committente data la sua posizione di garante della cosa affidata all’appaltatore, che può essere esonerato solo se il danno è provocato da un caso fortuito.
I giudici hanno affermato che “le vicende che riguardano l’utilizzazione della cosa, ed anche l’affidamento ad un appaltatore dell’attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre (come è ovvio) nell’esercizio dei poteri del custode su di essa, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall’art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito”
Infine, la Cassazione ha specificato che “ciò non significa che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall’attività svolta dall’appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l’attività dell’appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l’esecuzione dell’appalto”.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla sentenza della Corte di Cassazione 23442/2018