LEZIONE 2 – Parte Pratica
L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
I corsi per sono individuati dal nuovo D.M. 2/9/21 che sostituisce lo storico D.M. 10/3/98, introducendo alcune novità di rilievo sulla formazione degli addetti antincendio e le modalità di erogazione dei corsi antincendio per conseguire l’attestato antincendio.
Il D.M. 2/9/21 prevede 3 livelli di formazione, denominati rispettivamente:
1-FOR per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore (ex corso antincendio rischio basso)
2-FOR per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore (ex corso antincendio rischio medio)
3-FOR per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore (ex corso antincendio rischio alto)
Per determinare la tipologia di formazione per gli addetti antincendio, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza o quantomeno l’assimilabilità della propria azienda con le “attività” elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III del D.M. 2/9/21, così da identificare il corretto livello della formazione da garantire agli addetti antincendio.